Misura finanziata dal POR-FSE per favorire l’integrazione di persone disoccupate e con particolare svantaggio e dal Fondo regionale disabili per favorire l’inserimento occupazionale di persone con disabilità.
Che cos’è
Il buono servizi al lavoro è un insieme di servizi alla persona configurato sulle caratteristiche dell’utente, per accompagnarla nella ricerca di un impiego. Non è un assegno in denaro: i servizi, gratuiti per l’utente, vengono pagati a chi li eroga. Il buono è composto da un numero di ore dedicate da far fruire, in forma individuale o per piccoli gruppi, alle persone disoccupate per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro; le attività proposte tengono conto delle caratteristiche individuali di ognuno, valorizzandone il profilo professionale e personale.
Possono usufruire del buono servizi al lavoro anche i percettori di ammortizzatori sociali.
Può essere assegnato a:
DISOCCUPATI
L’adesione è volontaria e i requisiti richiesti sono:
- essere disoccupati
- avere residenza o domicilio in Piemonte
- avere compiuto 30 anni
Gli operatori verificheranno i requisiti per l’apertura del Piano individuale e l’utente preso in carico potrà quindi ottenere diverse tipologie di servizi:
- orientamento di primo livello;
- orientamento specialistico di secondo livello;
- ricerca attiva e accompagnamento al lavoro;
- inserimento in impresa, con l’accompagnamento di un tutor, attraverso tirocini di durata da 3 a 6 mesi;
- inserimento in impresa attraverso contratti di lavoro di 6 mesi e/o di lungo periodo;
Può partecipare anche chi
svolge attività con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi
beneficia di misure di sostegno al reddito di inclusione (SIA o REI)
percepisce ammortizzatori sociali
Indennità di tirocinio
E’ riconosciuto un contributo pubblico a copertura dell’indennità all’impresa che ospita il tirocinante, previa autorizzazione della Regione Piemonte.
PERSONE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO
L’adesione è volontaria e i requisiti richiesti sono:
- avere residenza o domicilio in Piemonte;
- essere disoccupati;
- appartenere a una delle seguenti categorie di particolare svantaggio:
- persone con incapacità parziale a provvedere alle proprie esigenze, che non raggiungono la soglia prevista dall’art. 3 della L. 68/99;
- persone in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, che non raggiungono la soglia prevista dall’art.3 della L. 68/99;
- persone con disturbi specifici di apprendimento;
- persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compresi i condannati in condizione di detenzione a non più di 6 mesi dalla fine della pena o ammesse a misure alternative di detenzione e al lavoro esterno;
- ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni dalla fine della detenzione;
- soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione; tale condizione potrà essere riconosciuta anche a persone con problemi di dipendenze da sostanze, vittime di violenza, maltrattamento, soggette a grave sfruttamento e discriminazione, anche inseriti nei “programmi di assistenza e integrazione sociale”;
- Rom, Sinti, Caminanti, in attuazione della comunicazione della Commissione europea n. 173/2011;
- persone in condizione di grave emarginazione, anche minori;
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e richiedenti o beneficiari di protezione internazionale;
- minori stranieri non accompagnati.
Può partecipare anche chi percepisce ammortizzatori sociali.
Attestazione di svantaggio
La condizione di svantaggio delle persone deve essere attestata/dichiarata dai soggetti pubblici competenti che seguono il loro percorso di inclusione sociale. I soggetti competenti a produrre la dichiarazione di attestazione di svantaggio sono unicamente i seguenti:
- Servizi sociali e i Servizi sanitari (Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali);
- Istituti penitenziari e Ufficio Esecuzione Penale Esterna.
Tipologie di servizi
Gli operatori verificheranno i requisiti per l’apertura del Piano individuale e l’utente preso in carico potrà quindi ottenere diverse tipologie di servizi:
- orientamento di primo livello;
- orientamento specialistico;
- ricerca attiva e accompagnamento al lavoro;
- inserimento in impresa, con l’accompagnamento di un tutor, attraverso tirocini fino a 12 mesi oppure con contratti di lavoro brevi o lunghi;
Indennità di tirocinio
E’ riconosciuto un contributo pubblico a copertura dell’indennità all’impresa che ospita il tirocinante, previa autorizzazione della Regione Piemonte.
BUONO SERVIZI LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA’
L’adesione è volontaria e i requisiti richiesti sono:
- essere disoccupati;
- essere iscritti al Collocamento mirato (legge 68/1999);
- avere domicilio in Piemonte;
- non essere già inseriti in altre iniziative nell’ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso SIA.
Tipologie di servizi
Gli operatori verificheranno i requisiti per l’apertura del Piano individuale e l’utente preso in carico potrà quindi ottenere diverse tipologie di servizi:
- orientamento di primo livello
- orientamento specialistico
- ricerca attiva e accompagnamento al lavoro
- tutoraggio per inserimento in impresa attraverso un tirocinio di tre/sei fino a dodici mesi per persone con particolare disagio o forte difficoltà di inserimento lavorativo;
Indennità di tirocinio
E’ possibile, per l’impresa che ospita il tirocinante, richiedere un contributo pubblico a copertura dell’indennità presentando richiesta nell’ambito del “Bando per l’erogazione di contributi per favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità” linea c.2, consultabile alla pagina dedicata
Per l’attivazione del buono servizi lavoro e per ogni ulteriore informazione puoi rivolgerti a una delle nostre agenzie per il lavoro ai seguenti recapiti:
Alessandria – Spalto Marengo, 44 tel. 0131 281820
Casale M.to – Via L.Marchino, 2 tel. 0142 75532
Novi Ligure – Via Carducci, 6 tel. 0143 75323
Valenza – Via Raffaello, 2 tel. 0131 952743