INFORMATIVA SUI TIROCINI
Che cos’è il tirocinio ?
Il tirocinio è l’opportunità di svolgere un percorso formativo presso aziende pubbliche o private: non è un contratto di lavoro ma è finalizzato a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante al fine di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum. È prevista un’indennità di partecipazione.
La normativa di riferimento è la DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017
Sono previste due tipologie di tirocini:
- Formativo e di orientamento: è finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. E’ destinato a giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.
- Inserimento/reinserimento al lavoro: è destinato a persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate e persone disabili e svantaggiate.
Chi può fare il tirocinio?
Possono fare un tirocinio:
- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015
- b) soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo
- c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro cosi come definiti nel comma 1 dell’art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
- d) lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
- e) soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, nei rispetti dei limiti di orario di cui al successivo art. 8
- f) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014. 2.
Come si attiva un tirocinio extracurriculare ?
Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro fra tre soggetti: un ente promotore, un’azienda ospitante e il tirocinante. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione e di un progetto formativo individuale. Possono richiedere l’attivazione di un tirocinio tutti i datori pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti in relazione al numero dei dipendenti. E’ necessaria una Convenzione con un ente promotore, che garantisce la regolarità del tirocinio. FOR.AL è inserito nell’elenco dei soggetti promotori contenuto nella circolare regionale n. 13578 del 05/03/2018.
Qual è la durata del tirocinio?
La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati). E’ prevista una durata minima di 2 mesi. E’ prevista l’erogazione di un’indennità di tirocinio minima di 600 € per un impegno orario massimo di 40 ore settimanali. Nel caso in cui la partecipazione mensile sia superiore al 70%, l’importo dovrà essere erogato per intero.
E’ consentita la cumulabilità tra indennità di partecipazione e ammortizzatore sociale.
SE INTERESSATO CONTATTA L’AGENZIA PER IL LAVORO PIÙ VICINA A TE.